D.I.G. Remscheid e.V.

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lunedi
09:00 - 12:30 in punto
13:30 - 16:00 in punto
Dal martedì al giovedì
09:00 - 11:30 in punto
venerdì
09:00 - 12:30 in punto

T (+49) 0176 - 431 60 247
Email: info@dig-remscheid.de

D.I.G. Remscheid e.V.
Honsberger Str. 130 a<br>42857 Remscheid, DE

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QUIDONAZIONI

Statuto

Articolo 1 Denominazione, sede e esercizio contabile

  1. L’Associazione è denominata
    Deutsch-Italienische Gesellschaft Remscheid e.V. (D.I.G. Remscheid e.V.) (= Associazione Italo-Tedesca Remscheid e.V.).
  2. L’Associazione ha sede a Remscheid ed è stata registrata nel Registro delle associazioni in data 13 dicembre 2016. A seguito della registrazione al nome è stato aggiunto “e.V.” (eingetragener Verein = associazione registrata).
  3. L’esercizio contabile corrisponde all’anno solare.

Articolo 2 Finalità dell’Associazione

Co. 1
L’Associazione mira a promuovere l’istruzione, lo sport, l’educazione civica e la formazione professionale, il sostegno allo studio, lo spirito internazionalistico, la tolleranza in ogni ambito della vita culturale e la reciproca comprensione fra i popoli prevalentemente nella circoscrizione consolare di Colonia. È esclusa ogni aspirazione politica / partitica.
Co. 2
In particolare, le finalità costitutive del presente Statuto sono:
  1. il rafforzamento delle misure culturali e sociali in favore dei cittadini italiani, così come della loro identità socioculturale;
  2. il rafforzamento della cooperazione con i servizi sociali, in particolare con la Missione cattolica italiana e la Caritas di Remscheid;
  3. l’incentivo e/o la promozione di attività bi- e multiculturali in un centro d’incontro da costituire;
  4. supporto nella pianificazione e nell’attuazione di progetti a finalità economica ed all’avvio di attività autonome, che mirino in particolare alla creazione di posti di lavoro in Italia;
    • Progetti aventi finalità economica ai sensi del punto 4 del presente comma sono:
    • la protezione della natura e dell’ecosistema, al fine di assicurare la salubrità dell’aria, il suolo e delle acque;
    • la promozione delle pari opportunità di uomini e donne in ambito professionale;
    • il sostegno e l’assistenza sociale ai disoccupati, in particolare italiani, ed alle persone esposte al rischio di disoccupazione, tramite creazione di prospettive professionali;
    • la promozione del piccolo giardinaggio, della tutela delle coste, dell’allevamento di animali e di piante.
Articolo 3 Utilità pubblica
  1. L’Associazione persegue esclusivamente e direttamente scopi di pubblica utilità senza fini di lucro ai sensi della sezione “agevolazioni fiscali” del testo unico del Codice tributario tedesco.
  2. L’Associazione è attiva a fini filantropici e non persegue fini di lucro.
  3. I mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione sono impiegati esclusivamente per il conseguimento dei fini statutari. I soci non ricevono donazioni provenienti dalle risorse dell’Associazione.
  4. Nessuna persona sarà favorita da spese estranee ai fini dell’Associazione o tramite remunerazioni sproporzionatamente elevate.

Articolo 4 Soci

  1. L’adesione è aperta a tutti i maggiorenni che condividono le finalità dell’Associazione.
  2. La richiesta di adesione va presentata per iscritto. Il Consiglio direttivo approva a maggioranza semplice la richiesta di adesione. La decisione è comunicata al richiedente per iscritto. In caso la domanda sia respinta, non è necessario specificarne il motivo.
  3. È possibile recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio direttivo con un preavviso di sei settimane.Lo status di socio termina:
    • a) in seguito al decesso del socio (eventualmente anche in seguito alla perdita della personalità giuridica);
    • b) a seguito di recesso volontario del socio. Il recesso viene comunicato per iscritto (tramite lettera) ad un membro del Consiglio direttivo. Esso è accettato entro un termine di sei settimane;
    • c) a seguito di esclusione.
  4. In caso di violazione dello statuto, in particolare degli articoli 2, 3 e 4, ed in caso di mancato versamento della quota sociale da più di un anno, il Consiglio direttivo può espellere il socio – dopo averlo ascoltato. L’obbligo di comunicazione dell’avvenuta espulsione decade se l’Associazione non è a conoscenza del domicilio del socio. Al socio che si intende espellere è concessa l’opportunità di formulare una presa di posizione circa i motivi dell’espulsione. Fino alla decisione definitiva la partecipazione del socio è sospesa.
  5. A seguito dell’espulsione i soci non possono vantare diritti sul patrimonio dell’Associazione.
  6. I soci sono tenuti a versare una quota annuale, il cui ammontare è deciso dall’Assemblea dei soci.

Articolo 5 Organi dell’Associazione

Gli organi dell’associazione sono:
  1. l’Assemblea dei soci
  2. il Consiglio direttivo,
  3. i Revisori dei conti.

Articolo 6 Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti. È l’organo supremo dell’Associazione. Nel corso delle votazioni ogni socio presente all’Assemblea dispone di un voto.
  2. L’Assemblea ordinaria dei soci ha luogo almeno una volta all’anno. La convocazione dell’Assemblea dei soci spetta al Presidente dell’Associazione, ed in caso di sua assenza al Vice Presidente.
  3. Un’ Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata qualora si tratti di un interesse rilevante dell’Associazione, o qualora lo richieda almeno un terzo dei soci, presentando al Presidente dell’Associazione una richiesta scritta che ne precisi i motivi.
  4. Il termine minimo per la convocazione è di due settimane. Il Consiglio direttivo ne dà comunicazione per iscritto, presentando l’ordine del giorno.

Articolo 7 Compiti dell’Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea dei soci è competente per ogni questione concernente l’Associazione, a meno che queste non siano state affidate dallo statuto ad altri organi. L’Assemblea ha luogo su richiesta, ed in ogni caso almeno una volta all’anno. In particolare, i compiti dell’Assemblea dei soci sono:
    • a) l’elezione del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti;
    • b) la delibera sulla relazione del Consiglio direttivo circa l’attività e la gestione dell’Associazione;
    • c) la verifica e l’approvazione del bilancio;
    • d) l’approvazione dell’operato del Consiglio direttivo;
    • e) le modifiche allo statuto;
    • f) lo scioglimento dell’associazione;
    • g) la decisione sull’ammontare della quota annuale;
    • h) la nomina dei soci onorari.
  2. L’Assemblea dei soci è convocata per iscritto da parte del Consiglio direttivo con almeno due settimane di preavviso, con illustrazione dell’ordine del giorno. L’Assemblea dei soci, così convocata, si considera validamente riunita ove sia presente almeno un terzo dei soci. In caso contrario, si deve procedere ad una nuova convocazione dell’Assemblea dei soci, che sarà valida a prescindere dal numero dei soci presenti. In ogni caso, il numero legale è vincolato dalla presenza del Presidente, o in caso di suo impedimento, del Vice Presidente. Le astensioni non sono conteggiate ai fini del voto. Le modifiche allo statuto – comprese le modifiche agli scopi dell’Associazione – vanno approvate da almeno tre quarti dei votanti.
  3. Le delibere dell’Assemblea sono approvate a maggioranza semplice dei soci presenti, a meno che lo statuto non preveda un’altra maggioranza. In caso di parità dei voti, risulta decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
  4. Nel quadro dell’Assemblea viene nominato un Segretario che ne verbalizza lo svolgimento. Dal verbale dovranno risultare il luogo, la data, il numero dei soci presenti, le delibere, l’esatta scrittura delle modifiche apportate allo statuto ed i risultati delle votazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Articolo 8 Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è composto da cinque soci, eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo sceglie al proprio interno:
    • a) il Presidente,
    • b) il Vice Presidente,
    • c) il Tesoriere,
    • d) il Segretario,
    • e) un membro aggregato.Ai sensi dell’articolo 26 del Codice civile tedesco (BGB), i componenti del Consiglio direttivo da trascrivere nel Registro delle associazioni consistono in Presidente, Vice Presidente e Segretario. Il potere di rappresentanza è esercitato da almeno due di questi insieme.
  2. L’Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio direttivo per la durata di due anni. Il Consiglio rimane in carica fino alla nomina del successivo. Il mandato è rinnovabile.
  3. Il Consiglio direttivo gestisce gli affari che, ai sensi dello statuto, non spettano all’Assemblea dei soci.
  4. Almeno ogni sei mesi il Presidente, ed in caso di impedimento di questi il Vice Presidente, convoca una riunione del Consiglio direttivo. L’invito è da formulare per iscritto con un preavviso minimo di due settimane. In caso di emergenza il preavviso può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio direttivo costituisce il quorum, quando sono presenti il Presidente (o il suo Vice) più un altro membro del Consiglio.
  5. Per le delibere del Consiglio direttivo è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
  6. Le delibere del Consiglio sono riportate in un verbale, sottoscritto dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, oltre che da un altro membro del Consiglio direttivo.

Articolo 9 Revisori dei conti

Il collegio dei Revisori dei conti è composto da due soci, eletti dall’Assemblea. Il mandato è di due anni ed è rinnovabile. Non è consentito che i Revisori dei conti rivestano un incarico all’interno del Consiglio direttivo. Almeno una volta l’anno essi sono tenuti ad effettuare un controllo sulla contabilità e la cassa. Il resoconto di tale controllo sarà presentato ai soci in occasione della prima Assemblea nel corso dell’esercizio contabile. I Revisori dei conti devono accertarsi che gli strumenti finanziari dell’Associazione siano utilizzati in conformità allo statuto. Essi possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 10 Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere decretato esclusivamente da un’Assemblea straordinaria dei soci, a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

Articolo 11 Liquidazione dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione o della perdita degli scopi di pubblica utilità, il patrimonio residuo sarà devoluto a metà alla Caritas (Caritasverband Remscheid e.V.) ed alla Missione cattolica italiana di Remscheid, che lo impiegheranno direttamente ed esclusivamente a fini caritatevoli, ecclesiastici o di pubblica utilità.
I membri dell’ultimo Consiglio direttivo registrato provvedono insieme alla liquidazione, a meno che l’Assemblea dei soci decida altrimenti. Ai sensi dell’articolo 50 del Codice civile tedesco (BGB) l’avviso ufficiale di liquidazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Regierungsamtblatt) di Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf.
Remscheid, lì 14 aprile 2018

I nostri progetti futuri riguardano soprattutto l’ambito scolastico che è quello che più ci sta a cuore per il futuro dei nostri ragazzi, ma anche quello culturale e ricreativo in modo tale da poter dare un “imprinting” oltre ...mehr

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